L'obbligo generale, indelegabile , del datore di lavoro di valutare tutti i rischi lavorativi di cui agli artt. 17 c. 1 lett. a) e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ("Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro") include anche le eventuali interazioni dei rischi presenti in ambiente di lavoro con quelli derivanti da errate abitudini personali dei lavoratori, come l'assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.
Gli effetti delle sostanze psicotrope (alcol-stupefacenti) amplificano infatti i rischi insiti nell'attività lavorativa.
L'articolo 25 comma 1 (Obblighi del medico competente) prevede che: "il medico competente: a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi (arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro), anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza...".
Le mansioni che prevedono nel corso della sorveglianza sanitaria anche ad accertamenti per la ricerca delle sostanze stupefacenti sono esclusivamente quelli previsti nell'Allegato I dell'Intesa della Conferenza Unificata Stato e Regioni del 30 ottobre 2007 (Repertorio Atti n. 99/CU).
- conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso di patente categoria C, D, E, guida di taxi o trasporti di merci pericolose su strada.
- Non sono invece da sottoporre agli accertamenti in questione i conducenti di veicoli con patente categoria A e B.
- Conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o apparecchi di sollevamento; sono esclusi i manovratori di carri ponte, purché comandati da terra a mezzo di pulsantiera, e di monorotaie.
Sono pertanto esonerati dagli accertamenti i manovratori di carri ponte, gru a ponte (e di altri apparecchi di sollevamento tipo ponte, es. gru a portale, caratterizzati da movimenti ristretti e confinati, che operano sia all'aperto che al chiuso) comandati da terra mediante pulsantiera. Le monorotaie sono gru dette a "struttura limitata" in relazione sia alla portata che ai movimenti loro permessi. Utilizzando la categoria apparecchi di sollevamento a struttura limitata per delimitare il campo d'inclusione/esclusione, vengono esentati dagli accertamenti gli addetti a manovrare: paranchi, argani, apparecchi di sollevamento corredati da strutture metalliche di entità e sviluppo semplice, di portata non superiore a Kg 2.000, con equipaggiamenti di comandi ridotti e impianti elettrici semplici. Tra questi ultimi rientrano anche gli argani a cavalletto utilizzati in edilizia e gli argani a bandiera e a colonna presenti nelle officine.
I manovratori di tutti gli altri apparecchi di sollevamento sono assoggettati agli obblighi di accertamento di assenza di tossicodipendenza.
- 3. sono inclusi gli addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci. . Per gli addetti alla movimentazione merci sono da inserire gli operatori alla guida di muletti o carrelli elevatori (definito come: carrello per movimentazione atto a sollevare, trasportare, accatastare, immagazzinare in scaffalature carichi di qualsiasi genere), tra i quali sono compresi i lavoratori che utilizzano tali attrezzature, anche se per tempi brevi nell'arco della giornata/settimana, qualora l'attività rientri tra i compiti lavorativi (si ribadisce l'importanza che l'individuazione dei lavoratori impiegati in attività incluse, anche in base alla determinazione dei tempi cui i lavoratori sono in queste impiegati, debba avvenire nell'ambito del processo di valutazione dei rischi ed avere evidenza nel documento di valutazione dei rischi).
- Si specifica che gli addetti ai carrelli elevatori rientrano nelle categorie da sottoporre a screening
, in quanto guidano macchine di movimentazione merci. Si applica in questo caso il principio di effettività, con il quale si esclude dagli accertamenti i lavoratori che, benché formati, non utilizzano carrelli.
La formulazione della norma prevede che l'idoneità alla mansione è comunque necessaria a prescindere dai tempi d'impiego nell'attività a rischio.
Devono essere considerati esclusi gli addetti alla conduzione di transpallet manuali o a motore