Login
Home: Home / Aprile
A+ R A-

Aprile

LA FIGURA DEL PREPOSTO NELL'AZIENDA art 2 DLGS 81-2008

IL PREPOSTO : - dall'art. 2 comma 1 lettera e) del D. Lgs. n. 81/2008-

-"La persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

Non sussiste un obbligo da parte del datore di lavoro di individuare nell'ambito della propria azienda la figura del preposto al quale affidare i compiti che allo stesso ha riservato il legislatore .

L'art. 19 dello stesso D. Lgs. Individua obblighi ben precisi di vigilanza e verifica sul rispetto da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e tra l'altro, segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta, oltre a frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37".

Sono previste sanzioni nel caso egli non adempia agli obblighi impostigli dal legislatore

AddThis Social Bookmark Button

AGEVOLAZIONE FISCALE: GLI INVESTIMENTI AMBIENTALI DETRAIBILI DALLA BASE IMPONIBILE IRES.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AD UN MASSIMO DEL 27,5% PER GLI INVESTIMENTI AMBIENTALI SOSTENUTI NELL'ANNO 2010.

La Legge 388/2000 finanziaria 2001, ha introdotto una deduzione dal reddito Imponibile IRES, a fronte degli investimenti ambientali sostenuti nell'esercizio 2010.

Agevolazione. L'agevolazione consiste nell'esclusione dall'imposizione dal reddito imponibile IRES degli investimenti ambientali sostenuti nell'esercizio 2010. L'azienda potrà beneficiare dell'agevolazione direttamente nella fase della dichiarazione dei redditi da effettuarsi nel 2011 a valere sull'esercizio 2010.

Spese finanziabili. A titolo di esempio vengono citati alcuni degli investimenti ammissibili: smaltimento ethernit, impianti/macchinari che portino un risparmio energetico oltre che a un miglioramento ambientale, impianto aspirazione fumi, impianti per abbattimento riduzione scarti inquinanti, impianti per trattamenti acque ecc.

Soggetti Beneficiari. Tutte le piccole e medie imprese appartenenti al territorio nazionale.

Adempimenti formali per beneficiare della detassazione.

- predisposizione di nota specifica da inserire in nota integrativa o relazione sulla gestione del   bilancio 2011

- predisposizione di relazione tecnica asseverata da un professionista iscritto all'albo

- comunicazione da inviare al Ministero dello Sviluppo Economico.
AddThis Social Bookmark Button

IL PREPOSTO DEI PONTEGGI - ART . 123 E 136 DEL D. LGS. N. 81/2008

La figura del "preposto per i ponteggi" o meglio definito il preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi è resa necessaria come sancito dagli articolo 123 e 136 del D. Lgs. n. 81/2008.

L?art . 136 comma 1 e 6 precisano inoltre che :

"1. nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (pi.m.u.s.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati",

"6. il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al pi.m.u.s. ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste",.Anche in questo caso è obbligatoria specifica formazione la frequenza di un corso della durata di 28 ore, con relativo aggiornamento

L' inadempienza delle citate disposizioni a carico del datore di lavoro e dirigente per tutte e tre le ipotesi suindicate , prevede sanzioni penali o amministrative .

Si evidenzia inoltre, che il D. Lgs. n. 81/2008 prevede la presenza di un preposto anche nell'ambito di altre attività ritenute pericolose ( costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone nei cantieri temporanei o mobili per le quali è richiesta la diretta sorveglianza di un preposto (art. 149 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008) e quella relativa ai lavori di demolizione negli stessi cantieri edili .

Una specifica ed adeguata formazione, infine, viene richiesta, con l?art. 97 comma 3 bis inserito nel Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 relativo ai cantieri temporanei o mobili, ai preposti delle imprese affidatarie in relazione ai lavori affidati in appalto e subappalto.

AddThis Social Bookmark Button

DIPENDENZE DA ALCOL E DROGHE: OBBLIGHI DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

L'obbligo generale,  indelegabile , del datore di lavoro di valutare tutti i rischi lavorativi di cui agli artt. 17 c. 1 lett. a) e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ("Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro") include anche le eventuali interazioni dei rischi presenti in ambiente di lavoro con quelli derivanti da errate abitudini personali dei lavoratori, come l'assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.

Gli effetti delle sostanze psicotrope (alcol-stupefacenti) amplificano infatti i rischi insiti nell'attività lavorativa.

L'articolo 25 comma 1 (Obblighi del medico competente) prevede che: "il medico competente: a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi (arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro), anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza...".

Le mansioni  che prevedono nel corso della sorveglianza sanitaria anche ad accertamenti per la ricerca delle sostanze stupefacenti sono esclusivamente quelli previsti nell'Allegato I dell'Intesa della Conferenza Unificata Stato e Regioni del 30 ottobre 2007 (Repertorio Atti n. 99/CU).

-          conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso di patente categoria C, D, E, guida di taxi o trasporti di merci pericolose su strada.

-          Non sono invece da sottoporre agli accertamenti in questione i conducenti di veicoli con patente categoria A e B.

-          Conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o apparecchi di sollevamento; sono esclusi i manovratori di carri ponte, purché comandati da terra a mezzo di pulsantiera, e di monorotaie.
Sono pertanto esonerati dagli accertamenti i manovratori di carri ponte, gru a ponte (e di altri apparecchi di sollevamento tipo ponte, es. gru a portale, caratterizzati da movimenti ristretti e confinati, che operano sia all'aperto che al chiuso) comandati da terra mediante pulsantiera. Le monorotaie sono gru dette a "struttura limitata" in relazione sia alla portata che ai movimenti loro permessi. Utilizzando la categoria apparecchi di sollevamento a struttura limitata per delimitare il campo d'inclusione/esclusione, vengono esentati dagli accertamenti gli addetti a manovrare: paranchi, argani, apparecchi di sollevamento corredati da strutture metalliche di entità e sviluppo semplice, di portata non superiore a Kg 2.000, con equipaggiamenti di comandi ridotti e impianti elettrici semplici. Tra questi ultimi rientrano anche gli argani a cavalletto utilizzati in edilizia e gli argani a bandiera e a colonna presenti nelle officine.
I manovratori di tutti gli altri apparecchi di sollevamento sono assoggettati agli obblighi di accertamento di assenza di tossicodipendenza.

-          3. sono inclusi gli addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci. . Per gli addetti alla movimentazione merci sono da inserire gli operatori alla guida di muletti o carrelli elevatori (definito come: carrello per movimentazione atto a sollevare, trasportare, accatastare, immagazzinare in scaffalature carichi di qualsiasi genere), tra i quali sono compresi i lavoratori che utilizzano tali attrezzature, anche se per tempi brevi nell'arco della giornata/settimana, qualora l'attività rientri tra i compiti lavorativi (si ribadisce l'importanza che l'individuazione dei lavoratori impiegati in attività incluse, anche in base alla determinazione dei tempi cui i lavoratori sono in queste impiegati, debba avvenire nell'ambito del processo di valutazione dei rischi ed avere evidenza nel documento di valutazione dei rischi).


-          Si specifica che gli addetti ai carrelli elevatori rientrano nelle categorie da sottoporre a screening
, in quanto guidano macchine di movimentazione merci. Si applica in questo caso il principio di effettività, con il quale si esclude dagli accertamenti i lavoratori che, benché formati, non utilizzano carrelli.
La formulazione della norma prevede che l'idoneità alla mansione è comunque necessaria a prescindere dai tempi d'impiego nell'attività a rischio.

Devono essere considerati esclusi gli addetti alla conduzione di transpallet manuali o a motore

AddThis Social Bookmark Button

Richiedi un sopralluogo gratuito per una valutazione sullo stato della sicurezza della tua Azienda

 

contattaci al numero 035 632.18.18

oppure compila questo modulo

Newsletter GSA
Scarica il Manuale Schematico GSA sulla Sicurezza:

Download Scheda GSA

Collabora con noi

Sei un operatore del settore? Sei un fornitore di materiale antinfortunistico? Potresti essere un nostro partner? Valutiamo collaborazioni e nuove sinergie.

Team GSA - Collaborazioni

Contattaci GSA Consulenze



GSA Consulenze e Servizi srl- Sede sociale: 24020 Gorle (BG) Via Roma 2 -  tel e fax 035 6321818- C.F. /Iscrizione del Registro delle Imprese di Bergamo: 03566010165 data di iscrizione: 24/03/2009 - REA 389446 - Capitale sociale 30.000,00 euro i.v..

Pagina Ufficiale GSA Facebook


Powered by DM Software