Login
Home: Home / Febbraio 2012
A+ R A-

Febbraio 2012

Registro di Controllo delle Attrezzature

Si vuole richiamare l'attenzione sull'importanza che riveste la norma enunciata  D.Lgs. 81/08 all’art. 71 nel Titolo III   – relativamente all' uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale , che sancisce  gli obblighi del datore di lavoro.
Per attrezzatura va intesa ogni  macchina, apparecchiatura ,  utensile o impianto destinato ad essere usato nelle fasi lavorative , quindi non solo gli utensili (trapano a colonna, sega a nastro, macchina da cucire, impastatrice..) ma anche mezzi (automezzi aziendali , autocarri trattori, etc .) e processi (di conservazione, di trasporto, di stoccaggio..).

Necessita pertanto  scegliere attrezzature conformi, adeguate all’ambiente e condizioni di lavoro e alle caratteristiche del lavoratore che le impiega, e sorvegliare che ne sia fatto un uso appropriato e che sia fornita formazione specifica ai lavoratori laddove necessario.

Inoltre  va garantito che ogni  attrezzatura sia  installata ed utilizzata in conformità alle istruzioni d’uso, oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzion, assoggettata alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera z);
Per documentare tutto quanto ,  il datore di lavoro è quindi tenuto a redigere e aggiornare un apposito Registro di controllo delle attrezzature contente l’elenco delle attrezzature .

Alcune attrezzature sono poi sottoposte a controlli cadenzati a norma di legge dall’ALLEGATO VII del D. Lgs. 81/08
In pratica, ogni datore di lavoro deve mettere  a disposizione attrezzature adeguate e  provvedere affinché tali attrezzature siano oggetto di idonea manutenzione per  garantire nel tempo la rispondenza alle caratteristiche tecniche e di funzionamento originali, e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione, ai sensi dell'art. 71, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 81/08.
Alla lettera b) del già citato comma 4 dell'art. 71, si legge che i datori di lavoro si devono attivare affinché "siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto"; l’inosservanza di tale obbligo , è sanzionato ,dall'art. 87 comma 2 lett. c) con  ammenda da 2.500 a 6.400 euro. E’ sanzionato anche chi omette di registrare i controlli di cui deve altresì essere prodotta e conservata documentazione riguardante almeno gli ultimi tre anni di attività.

Per ulteriori informazioni o per richiedere il Registro elaborato e corredato di schede contattateci .

AddThis Social Bookmark Button

SICUREZZA LAVORO - SENTENZE

Sentenza 7 dicembre 2011 n. 1756- Tribunale di Pisa


Il  Tribunale di Pisa - Sezione Penale, con sentenza 7 dicembre 2011 n. 1756, condanna  un medico competente per il reato di omessa collaborazione alla Valutazione dei Rischi.  La condanna , è la seconda nel suo genere  , dopo la  precedente sentenza del 13 aprile 2011.
L’Azienda,  per la quale il medico competente effettuava la propria prestazione professionale,  svolge attività di conservazione, immagazzinamento e commercio di pellami ed è , relativamente all'obbligo di valutazione rei rischi ,  in regime di autocertificazione perché al di sotto dei dieci dipendenti.
Il datore di lavoro aveva presentato  all’ASL, a seguito  di visita ispettiva,  una semplice autocertificazione , priva di protocolli e referti di analisi e misure di controllo e in assenza di idonee misure di tutela sanitaria .
Inoltre l’ASL  aveva altresì accertato la “mancata istituzione del servizio di primo soccorso dato che non era stato sostituito il lavoratore che vi era addetto, nel frattempo collocato a riposo.”



Corte di Cassazione con la Sentenza n. 7878 del 29 febbraio 2012
Gli ispettori dell'ASL rilevano mancanze nelle protezioni delle impalcature tali da compromettere la salute e la sicurezza dei lavoratori esponendoli al rischio caduta dall'alto: l'illecito penale non si estingue nel caso in cui l'impresa di costruzioni paghi la sanzione amministrativa a titolo di oblazione dopo la scadenza dei 30 giorni previsti dalla norma.
Questo quanto sancito dalla  Corte di Cassazione con la Sentenza n. 7878 del 29 febbraio 2012, che ha sentenziato "il pagamento a titolo di oblazione ha effetto estintivo del reato solo se effettuato nel prescritto termine di trenta giorni dalla notifica delle prescrizioni dell'organo di vigilanza". Pertanto, nonostante l'azienda abbia adempiuto alle prescrizioni dell'organo di vigilanza riconducendo a norma i propri cantieri, il ritardo nel pagamento non integra l'estinzione del reato, per il quale la Suprema Corte ha ritenuto comunque colpevole l'azienda condannandola ad un'ulteriore ammenda.

AddThis Social Bookmark Button

Attrezzature di lavoro: nuovo accordo per la formazione

Approvato il 22/02/2012 il regolamento (Accordo Conferenza Stato Regioni ),  previsto dall’Art. 73, comma 5, del D.Lgs81/08 “Informazione, formazione e addestramento” in merito all’uso delle attrezzature di lavoro “,  per le quali è  richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi, ed i requisiti minimi di validità della formazione.
L’Accordo , entrerà  in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, stabilisce che , alla  data di entrata in vigore della normativa d’attuazione, saranno  riconosciuti  corsi già erogati ,  in relazione alla tipologia di attrezzatura, soddisfino i requisiti previsti dal punto 9 dell’Accordo.
Ad ogni  lavoratore  addetto  all’uso di attrezzature richiamate nel testo normativo , vanno erogati i corsi  entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.


Le attrezzature di lavoro individuate
In merito alle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori l’Accordo prevede questo elenco:
a.    Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
b.    Gru Torre
c.    Gru mobile
d.    Gri per autocarro
e.    Carrelli elevatori ( semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi), tra cui, quindi, anche i cosiddetti “muletti”)
f.    Trattori agricoli o forestali
g.    Macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
h.    Pompe per calcestruzzo.

La durata della validità dell’abilitazione e l’aggiornamento della formazione

L’Accordo prevede che l’abilitazione sia rinnovata ogni 5 anni dalla data di rilascio dell’attestazione dell’abilitazione, a condizione che sia svolto un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore di cui almeno 3 ore relative agli argomenti previsti dai moduli pratici.


 

 


 

...Maggiori informazioni

AddThis Social Bookmark Button

REACH: pubblicato il primo inventario sostanze chimiche nell'UE

L’Echa (Agenzia europea per le sostanze chimiche)  ha pubblicato il primo inventario per la classificazione ed etichettatura di tutte le sostanze chimiche impiegate nell'Unione europea. L’inventario è una banca dati che riporta  informazioni di base  su oltre  100.000 sostanze raccolte in base a più di 3 milioni di notifiche.

L'inventario istituito e gestito dall'ECHA , che è attualmente in lingua inglese , è reperibile al seguente indirizzo :

http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database

AddThis Social Bookmark Button

FONDO KYOTO - FINANZIAMENTI


 

 

Nelle prossime settimane,  accedendo al sito web della Cassa Depositi e Prestiti, sarà possibile presentare le domande per accedere ai finanziamenti del Fondo Kyoto .
Il Fondo Kyoto , che è stato istituito dalla Legge finanziaria 2007 per finanziare la realizzazione di interventi in attuazione dei dettami del Protocollo di Kyoto , istituito per favorire i finanziamenti nel settore energetico per la realizzazione di progetti e misure finalizzate alla riduzione di emissioni che alterano il clima  , ammonta complessivamente a 600 milioni di euro .
A partire dal 16 marzo, potranno essere presentate le domande di ammissione attraverso il sito della Cassa Depositi e Prestiti (  soggetto gestore del fondo.)
I Soggetti Beneficiari del Fondo quali  , - imprese (tra cui ESCo - Energy Service Company), - soggetti pubblici, persone fisiche, condomini (e comunioni) ,  persone giuridiche private (es. associazioni e fondazioni).

I finanziamenti a livello regionale rigurderanno interventi su installazioni di impianti a micro-trigenerazione diffusa (elettricità – calore - freddo); installazione di impianti da fonti rinnovabili e risparmio energetico. A livello nazionale, sostituzione di motori elettrici industriali, ricerca in tecnologie innovative e gestione forestale sostenibile”.

Le spese ammissibili saranno  inerenti la progettazione di sistema, compresa l'eventuale realizzazione di diagnosi energetica e studi di fattibilità;
le apparecchiature, incluse le forniture di materiali e dei componenti strettamente necessari alla realizzazione dell'intervento; le infrastrutture, comprese le opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'impianto, e allacciamento alla rete; l'installazione, compresi avviamento e collaudo.

 

...Maggiori informazioni

AddThis Social Bookmark Button

Pagina 1 di 4

  • «
  •  Inizio 
  •  Prec. 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  Succ. 
  •  Fine 
  • »



GSA Consulenze e Servizi srl- Sede sociale: 24020 Gorle (BG) Via Roma 2 -  tel e fax 035 6321818- C.F. /Iscrizione del Registro delle Imprese di Bergamo: 03566010165 data di iscrizione: 24/03/2009 - REA 389446 - Capitale sociale 30.000,00 euro i.v..

Pagina Ufficiale GSA Facebook


Powered by DM Software