Si vuole richiamare l'attenzione sull'importanza che riveste la norma enunciata D.Lgs. 81/08 all’art. 71 nel Titolo III – relativamente all' uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale , che sancisce gli obblighi del datore di lavoro.
Per attrezzatura va intesa ogni macchina, apparecchiatura , utensile o impianto destinato ad essere usato nelle fasi lavorative , quindi non solo gli utensili (trapano a colonna, sega a nastro, macchina da cucire, impastatrice..) ma anche mezzi (automezzi aziendali , autocarri trattori, etc .) e processi (di conservazione, di trasporto, di stoccaggio..).
Necessita pertanto scegliere attrezzature conformi, adeguate all’ambiente e condizioni di lavoro e alle caratteristiche del lavoratore che le impiega, e sorvegliare che ne sia fatto un uso appropriato e che sia fornita formazione specifica ai lavoratori laddove necessario.
Inoltre va garantito che ogni attrezzatura sia installata ed utilizzata in conformità alle istruzioni d’uso, oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzion, assoggettata alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera z);
Per documentare tutto quanto , il datore di lavoro è quindi tenuto a redigere e aggiornare un apposito Registro di controllo delle attrezzature contente l’elenco delle attrezzature .
Alcune attrezzature sono poi sottoposte a controlli cadenzati a norma di legge dall’ALLEGATO VII del D. Lgs. 81/08
In pratica, ogni datore di lavoro deve mettere a disposizione attrezzature adeguate e provvedere affinché tali attrezzature siano oggetto di idonea manutenzione per garantire nel tempo la rispondenza alle caratteristiche tecniche e di funzionamento originali, e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione, ai sensi dell'art. 71, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 81/08.
Alla lettera b) del già citato comma 4 dell'art. 71, si legge che i datori di lavoro si devono attivare affinché "siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto"; l’inosservanza di tale obbligo , è sanzionato ,dall'art. 87 comma 2 lett. c) con ammenda da 2.500 a 6.400 euro. E’ sanzionato anche chi omette di registrare i controlli di cui deve altresì essere prodotta e conservata documentazione riguardante almeno gli ultimi tre anni di attività.
Per ulteriori informazioni o per richiedere il Registro elaborato e corredato di schede contattateci .


