Il prossimo 18 febbraio 2012 entra in vigore il DPR n. 227 del 19 ottobre 2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
Finalità del decreto, è rendere più semplici e snelli gli adempimenti burocratici per le microimprese, ovvero le Aziende che rientrano nella definizione di Piccole Medie Imprese (definite dall’Art. 2 del Decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005:
- meno di 250 occupati e - fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro )
- Disposizioni in materia di scarichi di acque reflue
Stabiliti i criteri per i quali gli scarichi di alcune PMI possono essere assimilati alle acque reflue domestiche, e illustrate le modalità di rinnovo dell’autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali
Vengono individuati i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche
-Semplificazione della documentazione di impatto acustico
Viene previsto che le attività a bassa rumorosità, individuate nell'allegato B, non siano soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico prevista dall’art. 8, commi 2-4, della legge quadro n. 447/1995.
L'obbligo di predisporre la documentazione di impatto acustico rimane per quelle attività (ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, attività culturali, spettacoli, palestre, stabilimenti balneari) che impiegano impianti di diffusione sonora o svolgano manifestazioni con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
L'argomento è approfondito nella nostra area riservata .
