Nel D.Lgs. 81/08 l’art. 71 nel Titolo III disciplina gli obblighi del datore di lavoro sull’uso delle attrezzature (intese per tali qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro, quindi non solo gli utensili -trapano a colonna, sega a nastro, macchina da cucire, impastatrice..- ma anche mezzi quali ad esempio autocisterne, trattori, macchine aziendali.., nonché processi di conservazione, di trasporto, di stoccaggio..)conformi in relazione all’ambiente e condizioni di lavoro e alle caratteristiche del lavoratore che le impiega, e sorvegliare che ne sia fatto un uso appropriato e che sia fornita formazione specifica ai lavoratori laddove necessario.
Altresì deve garantire che le attrezzature siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera z);
Per documentare quanto fatto il datore di lavoro è quindi tenuto a redigere e aggiornare un apposito Registro di controllo delle attrezzature strutturato con Archivio delle Attrezzature di lavoro e schede di manutenzione
Il controllo delle attrezzature implica quindi una attenta attività di programmazione che va dal momento dell’acquisto al momento della sostituzione delle attrezzature ed è sintetizzabile in quattro fasi
• controllo iniziale, al primo montaggio e messa in opera;
• controllo dopo ogni montaggio (ad esempio nel caso di spostamento dell’attrezzatura in diversa sede o delle attrezzature di cantiere);
• controlli periodici (sono quelli consigliati dalla casa madre, a da buone prassi consolidate);
• controlli straordinari (devono essere effettuati a seguito di eventi eccezionali quali riparazioni, incidenti, fenomeni naturali, lunghi periodi di inattività).
In ogni fase è responsabilità del datore di lavoro assicurarsi che i lavoratori adoperino attrezzature idonee e sicure.
Alcune attrezzature sono poi sottoposte a controlli cadenzati a norma di legge dall’Allegato VII DEL Dlgs 81- 08.
Il datore che non provvede alla sua redazione incorre in una sanzione che va dai 2500 ai 6400 euro. E’ sanzionato anche chi omette di registrare i controlli di cui deve altresì essere prodotta e conservata documentazione riguardante almeno gli ultimi tre anni di attività.