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ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI – TRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI (PRODUTTORI INIZIALI) art. 212, comma 8, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.


Tutti i  produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonchè i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. (articolo 212, comma 8, decreto legislativo 152/2006, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera c del decreto legislativo 205/2010) le iscrizioni hanno durata decennale.

Il Comitato Nazionale dell'Albo ha specificato i termini di decorrenza della validità dell'iscrizione (circolare n. 432/2011) non è più previsto l'esonero dall'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti per le imprese il cui trasporto è esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale hanno stipulato una convenzione .

AGGIORNAMENTO DELLE IMPRESE ISCRITTE ENTRO IL 14 APRILE 2008:

Le imprese che si sono iscritte entro il 14 aprile 2008 (domanda presentata entro il 14 febbraio 2008) devono presentare la domanda di aggiornamento entro il 30 giugno 2011

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PROROGA SISTRI

A seguito dei gravi sistemi operativi evidenziati alla piattaforma informatica , l’avvio dell’operatività del Sistri è stato nuovamente prorogato .
Rimodulato l’avvio mediante un accordo siglato fra il Ministero dell’Ambiente e le principali Organizzazioni Imprenditoriali Confindustria e Rete Imprese .

Secondo l’intesa raggiunta il Sistri entrerà in vigore :

- Primo settembre per produttori di rifiuti che abbiano più di 500 dipendenti, per gli impianti di smaltimento, incenerimento (circa 5 mila) e per i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui superiori alle 3 mila tonnellate (circa 10 mila).
- Primo ottobre per produttori di rifiuti che abbiano da 250 a 500 dipendenti e Comuni, Enti e Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania.
- Primo novembre per produttori di rifiuti che abbiano da 50 a 249 dipendenti.
- Primo dicembre per produttori di rifiuti che abbiano da 10 a 49 dipendenti e i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui fino a 3 mila tonnellate (circa 10 mila).
- Primo gennaio 2012 per produttori di rifiuti pericolosi che abbiano fino a 10 dipendenti.
Sono inoltre previste “procedure di salvaguardia in caso di rallentamenti del sistema e una attenuazione delle sanzioni nella prima fase dell’operatività” del SISTRI.

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DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE DI CUI ALL’ALL. VII DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81,


Premesso che  all’Art.71 del Testo unico sicurezza, citato e richiamato dal decreto, prevede per il datore di lavoro obblighi di  sottoporre le attrezzature di lavoro  a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicate . La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL (INAIL ndr) che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13″. E inoltre “per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione”.

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MACCHINARI ESTETICI PIÙ SICUREZZA NELL’USO
Decreto Interministeriale -  12 maggio 2011 - Ministero della salute e Ministero dello sviluppo economico.

Il Decreto in oggetto mira a rendere più restrittive le norme di sicurezza  per l’impiego nel settore estetico di  numerosi macchinari, introducendo l’obbligo di utilizzare solo apparecchiature che si attengono  a precise tecniche di costruzione .

Norme particolarmente severe sono state dettate per quanto riguarda le apparecchiature abbronzanti. Infatti viene vietato l’ utilizzo del solarium per l’abbronzatura con lampade UV-A o con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti ed infrarossi per
•    i minori di 18 anni;
•    le donne in stato di gravidanza;
•    soggetti che hanno sofferto o soffrono di neoplasie;
•    soggetti che si scottano con facilità a seguito dell’esposizione ai raggi solari.
In tutti i casi da ora è inoltre vietato vantare effetti terapeutici derivanti da questi trattamenti la cui finalità è unicamente estetica.
Tutte le novità normative sono dettagliatamente specificate nelle schede tecniche in allegato al decreto che indicano quali siano per ogni apparecchio le norme di uso e le caratteristiche tecniche da rispettare.

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USO ATTREZZATURE DA LAVORO - DPI


 

Nel  D.Lgs. 81/08 l’art. 71 nel Titolo III disciplina gli  obblighi del datore di lavoro   sull’uso delle  attrezzature (intese per tali qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro, quindi non solo gli utensili -trapano a colonna, sega a nastro, macchina da cucire, impastatrice..- ma anche mezzi  quali ad esempio autocisterne, trattori, macchine aziendali.., nonché  processi di conservazione, di trasporto, di stoccaggio..)conformi in relazione all’ambiente e condizioni di lavoro e alle caratteristiche del lavoratore che le impiega, e sorvegliare che ne sia fatto un uso appropriato e che sia fornita formazione specifica ai lavoratori laddove necessario.

Altresì deve garantire che le attrezzature siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera z);
Per documentare quanto fatto il datore di lavoro è quindi tenuto a redigere e aggiornare un apposito Registro di controllo delle attrezzature strutturato con  Archivio delle Attrezzature di lavoro e schede di manutenzione
Il controllo delle attrezzature implica quindi una attenta attività di programmazione che va dal momento dell’acquisto al momento della sostituzione delle attrezzature ed è sintetizzabile in quattro fasi
•    controllo iniziale, al primo montaggio e messa in opera;
•    controllo dopo ogni montaggio (ad esempio nel caso di spostamento dell’attrezzatura in diversa sede o delle attrezzature di cantiere);
•    controlli periodici (sono quelli consigliati dalla casa madre, a da buone prassi consolidate);
•    controlli straordinari (devono essere effettuati a  seguito di eventi eccezionali quali riparazioni, incidenti, fenomeni naturali, lunghi periodi di inattività).


In ogni fase è responsabilità del datore di lavoro assicurarsi che i lavoratori adoperino attrezzature idonee e sicure.
Alcune attrezzature sono poi sottoposte a controlli cadenzati a norma di legge dall’Allegato VII DEL Dlgs 81- 08.

Il datore che non provvede alla sua redazione incorre in una sanzione che va dai 2500 ai 6400 euro. E’ sanzionato anche chi omette di registrare i controlli di cui deve altresì essere prodotta e conservata documentazione riguardante almeno gli ultimi tre anni di attività.

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