E' reperibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Circolare in oggetto
La Circolare affronta le principali problematiche di chi opera nell'ambito degli appalti .
Si affrontano , con specifico riferimento alla gestione delle interferenze ed ai lavori in ambienti confinati .
> Genuinità dell'appalto
Vengono evidenziati I criteri per l'individuazione della validità di un appalto quale lecito (genuine) o non lecito (non genuino)
L'appalto di definisce genuine sulla base di due categorie di elementi
- elementi sostanziali (a titolo esemplificativo):
1). individuazione su chi concretamente ha il potere organizzativo e direttivo rispetto ai lavoratori impiegati nell'appalto
2) Presenza ed organizzazione dei mezzi propri di impresa , rilevanza delle competenze dei lavoratori impiegati a fronte della non rilevanza di attrezzature o beni strumentali che vengono fornitore dal soggetto committente , purche' la responsabilità nell'utilizzo permanga totalmente in capo all'appaltatore , la fornitura dei mezzi strumentali non inverte il rischio di impresa che, in ogni caso, grava sull'appaltatore stesso
3) Disamina del contratto che deve contenere elementi ben precisi :
a): attività appaltata, durata presumibile del contratto, dettagli in ordine all'apporto dell'appaltatore ed in particola precisazioni circa l'organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera o del servizio
b). presenza del 'rischio d'impresa', con indici rilevatori specifici
c)l'appaltatore ha già in essere una attività imprenditoriale che viene esercitata abitualmente;
d)l'appaltatore svolge una propria attività produttiva in maniera evidente e comprovata;
e)l'appaltatore opera per conto di differenti imprese da più tempo o nel medesimo arco temporale considerato;
- elementi formali ( esempio):
. l'iscrizione nel registro delle imprese, con particolare riguardo alla data, all'oggetto sociale, nonché al capitale sociale;
. il libro giornale ed il libro degli inventari;
. il Libro unico del lavoro per le scritturazioni afferenti alla data di assunzione, nonché alle qualifiche e mansioni dei lavoratori impiegati nell'appalto;
. il Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
Regime di solidarietà solidale
Appalti privati:
In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con
l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti.
Nel termine di lavoratori beneficiari delle tutele poste dal regime della responsabilità solidale vanno ricompresi non soltanto i lavoratori subordinati, ma anche altri soggetti impiegati nell'appalto con diverse tipologie contrattuali, quali ad esempio i collaboratori a progetto e gli associati in partecipazione. Ricompresi nella tutela anche i lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria(lavoratori in nero).
Quanto sopra non trova applicazione se il committente è una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.
La sicurezza del lavoro negli appalti
DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali)
? D.Lgs. n. 81/2008 art. 26 comma 3
Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali ) si basa sulla necessità, negli appalti pubblici o privati, di realizzare la cooperazione ed il coordinamento tra committenti ed appaltatori al fine della predisposizione della sicurezza globale delle opere e dei servizi da realizzare. Il documento formalizza tutta lattività di cooperazione, coordinamento ed informazione reciproca delle imprese coinvolte ai fini dell'eliminazione ovvero della riduzione dei possibili rischi legati all'interferenza delle diverse lavorazioni.
La redazione del DUVRI è effettuata con la stessa logica del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) previsto per i cantieri temporanei e mobili,.
Il DUVRI, elaborato a cura del committente/datore di lavoro, racchiude le linee guida operative che devono essere seguite dalle imprese e dai lavoratori autonomi coinvolti nelle attività oggetto di appalto.
Si evidenzia anche che nel contratto di appalto vanno identificati i costi relativi alla realizzazione delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni a pena nullità del contratto stesso e che i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (RLS)) e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di accesso ai dati relativi ai costi della sicurezza. I Rappresentanti dei Lavoratori (RLS) hanno inoltre la possibilità di richiedere copia del DUVRI stesso per l'espletamento della propria funzione.
2) La sicurezza sul lavoro negli ambienti sospetti di inquinamento e nei luoghi confinati
Gravi carenze organizzative.
- mancato controllo e verifica analitica strumentale dell'atmosfera in ambiente confinato riconducibile a un'assente o lacunosa valutazione dei rischi,
- mancata adozione delle più elementari misure di prevenzione e protezione,
- carente o assente azione di formazione ed informazione dei lavoratori,
- insufficiente e non efficiente gestione delle emergenze,
- assenza o carenza dìidonee informazioni e del coordinamento tra datore di lavoro committente e le imprese e/o i lavoratori autonomi che operano nelle aree confinate,
- mancata consapevolezza dell'esistenza, nei luoghi oggetto di appalto, di rischi letali per gli operatori.
Le carenze evidenziate devono essere eliminate attraverso l'adozione di adeguate procedure di lavoro , verifiche e info-formazione
3 - La qualificazione professionale delle imprese
A tal proposito l'art. 26, comma 1, lettera a), n. 2, del D.Lgs. n. 81/2008 si esprime sull'emanazione dei uno specifico D.P.R., che definirà il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, richiede una autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi relativa al possesso dei requisiti di idoneità professionale.
4 - Cartellino di identificazione dei lavoratori coinvolti nell'appalto
L'obbligo della tessera di riconoscimento per tutto il personale occupato dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici coinvolte negli appalti di qualunque settore ed ai lavoratori autonomi era stato previsto dall'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008.
Successivamente sono state introdotte nuove integrazioni ai contenuti di tale documento, che ora deve includere:
- fotografia del lavoratore,
- generalità del lavoratore (Nome Cognome, data di nascita (*), data di assunzione)
- indicazione del datore di lavoro (Ragione Sociale, indirizzo, partita iva)
- in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (ovvero la data di richiesta di autorizzazione al subappalto rispetto alla quale si è formato il silenzio-assenso),
La tessera dei lavoratori autonomi deve contenere anche l'indicazione del Committente.
Nel caso degli appalti privati, la Circolare precisa che il cartellino potrà contenere la data dell'autorizzazione al subappalto, che può coincidere con quella di stipula, anche verbale, del contratto di appalto nel quale si autorizza il subappalto stesso.
6 -Infortunio sul lavoro, responsabilità del committente e profili risarcitori
Ribadita la responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori per gli eventuali danni riportati dai lavoratori in conseguenza di infortuni sul lavoro non indennizzati dall'INAIL.
Tale responsabilità solidale è prevista dall'art. ventisei, comma quattro, del D.Lgs. n. 81/2008 e pertanto essa si applica a tutte le tipologie di appalto e non solamente a quelli relativi ai cantieri temporanei o mobili.
L'identificazione dei danni non indennizzabili INAIL si riferisce per lo più a quelli che comportano una invalidità inferiore alla soglia minima indennizzabile e all'eventuale danno biologico differenziale calcolato secondo i criteri della responsabilità civile.
La Circolare n. 5 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tratta anche di:
- Regime sanzionatorio in caso di appalti illeciti e fraudolenti;
- Obblighi di carattere retributivo;
- Certificazione del contratto