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Ottobre

OSCILLAZIONE PER PREVENZIONE (art. 24 M.A.T.)- RIDUZIONE TASSO INAIL

Con nota del 20 ottobre 2011 INAIL rilascia il nuovo modello OT/24.
Il modello è destinato alle imprese che intendono presentare istanze di riduzione del tasso medio di tariffa per interventi di prevenzione, dopo il primo biennio di attività.

L’INAIL concede  uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione”, alle aziende, che operano da almeno un biennio e  che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).


L’ “oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio , concedendo  un risparmio sul premio dovuto all’INAIL.

In base al decreto ministeriale 3 dicembre 2010, che ha riscritto il testo dell'articolo 24 del D.M. 12.12.2000, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:

lavoratori-anno          riduzione

fino a 10                         30%
da 11 a 50                      23%
da 51 a 100                    18%
da 101 a 200                  15%
da 201 a 500                  12%
oltre 500                          7%

Posso accedere all'agevolazione tutte le Aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti).
In aggiunta, è necessario che l’azienda abbia effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

Per ottenere l'agevolazione l’Azienda deve presentare o spedire all’INAIL, entro il 28 febbraio  dell’anno per il quale la riduzione è richiesta, una domanda su apposito modello predisposto dall’INAIL.
Il modello è disponibile presso tutte le Sedi INAIL insieme alla relativa Istruzioni per la compilazione.

La domanda può essere presentata online alla sezione Punto Cliente
La riduzione riconosciuta dall'INAIL opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
Per quanto riguarda la regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, il requisito s'intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie con riferimento alla situazione presente alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda.

L'oscillazione per prevenzione (art. 24 M.A.T.), inoltre, rientra tra i "benefici normativi e contributivi" previsti dal D.M. 24 Ottobre 2007.  Pertanto, per fruire della riduzione, è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti  requisiti:

applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all'allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. "cause ostative");
il possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS e, per il settore edile, anche delle Casse Edili.

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FORMAZIONE AZIENDALE - NOTA INFORMATIVA

Sulla base di una nota informativa del   Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) pubblicata tempo fa dalla  ASL della provincia di Bergamo,  in attuazione di  un progetto denominato “Verifica e promozione della Formazione Aziendale”, allo scopo di  :
sensibilizzare le aziende in merito all’organizzazione della formazione;
informare le imprese sugli obblighi legislativi e in particolare sui contenuti del D.Lgs. 81/2008 e sui principi stabiliti in relazione alla formazione aziendale;
verificare, tramite sopralluoghi di controllo aziendali, l’effettiva applicazione dei dettami normativi sopraccitati.

riteniamo utile richiamare l'attenzione sulla necessità di verificare gli impegni aziendali relativi alle attività di formazione, per poi , successivamente , progettare le singole attività formative sulla base delle  indicazioni presenti nel D.Lgs. 81/2008, ovvero la normativa di riferimento.

Normativa di riferimento

L’art. 28, comma 2, lettera a) esplicita che il documento di Valutazione dei Rischi, redatto a conclusione della valutazione , deve contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa e inoltre:
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;
azioni : fra queste misure di prevenzione troviamo appunto la formazione;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
azioni da fare: all’interno della programmazione/piano della formazione dovranno essere elencati tutte le tipologie di corsi di formazione che l’azienda ha in programma di realizzare, con l’indicazione dei tempi di attuazione, e in particolare per quelle mansioni sopra elencate che sottopongono i lavoratori a rischi specifici;

Si ricorda inoltre che l’art. 37, commi 4 e 6 richiede che la formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

-della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
-del trasferimento o cambiamento di mansioni, della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi;

e che deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

Nello specifico si ricordano le tipologie di corsi/attività di formazione, o possibili moduli formativi, previsti all’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e che riguardano:

- Tutti i lavoratori  (art. 37, comma 1);

- Lavoratori con Mansioni in relazione a rischi specifici (art. 37, comma 3) trattati nei titoli dedicati, e presenti in azienda, e che possono riguardare:

    SEGNALETICA (art. 164);
    MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI: (art. 169, obbligo addestramento);
    ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI (art. 177);
    AGENTI FISICI (art. 184);
    AGENTE FISICO RUMORE  (art. 195);
    AGENTE FISICO VIBRAZIONI  (art. 199);
    AGENTE FISICO CAMPI ELETTROMAGNETICI  (art. 206);
    AGENTE FISICO RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI  (art. 213);
    SOSTANZE PERICOLOSE;
    AGENTI CHIMICI  (art. 227);
    AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI  (art. 239);
    ESPOSIZIONE AMIANTO (art. 257 e 258);
    ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI (art. 278);
    ATMOSFERE ESPLOSIVE (art. 293, comma 2);
    ATTREZZATURE DI LAVORO (art. 71, comma 7, lettera a) e art. 73);
    ACCESSO E POSIZIONAMENTO FUNI : (art. 116, comma 2, obbligo addestramento);
    IMPIEGO PONTEGGI  (art. 136, comma 6 e 7);
    IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE  (art. 80);
    DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (art. 77, comma 4, lettera h, comma 5: l’addestramento è indispensabile per ogni DPI di terza categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito);
    IDONEITÀ” A SVOLGERE LAVORI “SOTTO TENSIONE SU IMPIANTI A BASSA TENSIONE

- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza  (art. 37, comma10);
- Preposti  (art. 37, comma 7);
- Dirigenti  (art. 35, comma 2, lettera d);
- Lavoratori addetti alle emergenze  (Primo soccorso e prevenzione incendi, art. 37,  comma 10);
- RSPP datore di lavoro (art. 34, comma 2);

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Dm Ambiente 24 gennaio 2011, n. 20 Impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori - Regolamento per l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti

Si richiama l’attenzione sul  D.M. 24 Gennaio 2011 n.20 in oggetto , entrato in vigore dal 29/03/2011.

L’obbligo investe sostanzialmente :

- attività del settore dell’autoriparazione

- attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio di accumulatori,

- aziende che utilizzano carrelli elevatori, trans pallet ed altri mezzi muniti di accumulatori elettrici e relative stazioni di ricarica  e tutti  coloro che effettuano stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori al piombo, i quali devono munirsi di apposita sostanza assorbente e neutralizzante in caso di fuoriuscita accidentale della soluzione acida contenuta all’interno delle batterie.

Nel Decreto si enuncia che: la sostanza neutralizzante deve essere preventivamente testata dalle università e dagli istituti specializzati (Enti e/o istituti specificamente preposti Ispesl, Laboratori universitari etc.); che deve altresì essere utilizzata secondo le istruzioni fornite dal fabbricante e solo sino alla scadenza del prodotto.

Sintenticamente gli obblighi enunciati dal Decreto sono :

la richiesta della  dichiarazione rilasciata dal fabbricante, per ciascuna batteria presente nell’impianto, relativa al contenuto di soluzione acida espressa in litri presente;

la richiesta di un’ offerta di sostanze neutralizzanti da appositi fornitori, che devono rilasciare idonea certificazione con precisato il quantitativo di prodotto occorrente per il completo assorbimento e la perfetta neutralizzazione di un litro di soluzione acida;

determinare il quantitativo di sostanza neutralizzante da tenere in azienda, secondo quanto stabilito dal Decreto;

provvedere all’acquisto della sostanza neutralizzante.

Inoltre per tutti gli utilizzatori di mezzi elettrici alimentati a batteria è fatto obbligo di possedere la dichiarazione rilasciata dal fabbricante per ciascuna batteria presente nell’impianto, e individuabile inequivocabilmente dal numero di matricola, relativa al contenuto di soluzione acida espressa in litri.

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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - D.Lgs n.81 del 09 aprile 2008

- SCADENZA 30 GIUGNO 2012-

L'art. 29, comma 5 del D. Lgs. 81/2008  ha previsto che  datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, effettuino  la  valutazione dei rischi sulla base di  procedure standardizzate e che,  fino alla scadenza fissata al  30 giugno 2012, gli  stessi datori di lavoro possano autocertificare l'effettuazione della valutazione  .

Le indicate procedure standardizzate  erano oggetto di un programma in base al quale, entro il 31.12.2010,  la Commissione Consultiva permanente  avrebbe dovuto elaborare ed essere formalmente decretate .

Verificato il  ritardo sulla emanazione di tali procedure  si rende comunque concretizzabile l’ipotesi che il datore di lavoro di ciascuna azienda, qualunque sia la sua dimensione, salvo il sopraggiungere di una proroga dei termini stabiliti dal D. Lgs. n. 81/2008, dovrà provvedere ad elaborare il regolare DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  ( DVR) con i criteri e le modalità indicati negli articoli 28 e 29 del citato Decreto Legislativo.

Pertanto è necessario che i Datori di Lavoro delle Imprese  che hanno prodotto a suo tempo  la Valutazione del Rischio in regime di autocertificazione,  ci contattino fin da ora , per  programmare l’elaborazione del DVR come sopra indicato e produrre il  Documento entro i termini previsti .

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D.P.R. 151/11, IL NUOVO REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI CIRCOLARE ESPLICATIVA DEL 6/10/11 DEI VVF

Riprendiamo l’argomento inerente il Regolamento di Semplificazione per le procedure di prevenzione incendio ( già oggetto di nostra news di settembre )  per esaminarne, alla luce della pubblicazione della Circolare Esplicativa del 6 ottobre 2011 dei Vigili del Fuoco, i primi indirizzi applicativi, invitando le Imprese interessate a verificare, identificare e aggiornare le attività soggette alla luce di quanto segue e premettendo che le attività soggette si riducono a 80 (da 96) e la variazione di alcuni elementi che determinano l’assoggettabilità.


CONTENUTI DELLA SCIA

Vengono definiti i contenuti della SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) , da depositare prima dell'inizio delle attività, con i seguenti documenti :

1 - una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio con cui il titolare dell'attività segnala l'inizio dell'attività;
2 - un'asseverazione, con la quale il "tecnico abilitato" (iscritto ad Albo /collegio Professionale ) attesta la conformità dell'opera alla regola tecnica e, ove previsto, al progetto già approvato dal Comando dei VVF;
3 - le certificazioni e/o le dichiarazioni atte a comprovare che i materiali, gli impianti e quant'altro rilevante ai fini antincendio siano stati posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di prevenzione incendi.

NUOVI IMPIANTI: PRESENTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO

Gli Enti e i privati responsabili delle attività elencate nell’Allegato I (riportato in calce ) , categorie B e C, sono obbligati i a richiedere, con  istanza al Comando dei Vigili del Fuoco competente territorialmente, l’esame dei progetti relativi a nuovi impianti e insediamenti. Stessa procedura per  modifiche successive ad impianti esistenti, comportanti aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio.
Le modalità specifiche e la documentazione costituente il progetto di prevenzione da sottoporre a verifica dai parte dei Tecnici del Comando dei VVF saranno  stabilite da apposito decreto del Ministero dell’Interno di prossima emanazione .
Per quanto riguarda la tempistica, il Comando dei VV.F. dovrà esaminare il progetto entro 30 giorni, richiedendo eventualmente documentazione integrativa, pronunciandosi sulla conformità del progetto entro 60 giorni dalla data di presentazione.


CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI E RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Ogni attività contemplata nell’elenco  dell’Allegato I del D.P.R. n. 151 del 01/08/2011 , sono soggette a controlli da parte del Comando dei Vigili del Fuoco:
-     prima dell’inizio  delle attività il responsabile della stessa dovrà darne segnalazione al Comando dei VV.F., presentando apposita istanza ,  SCIA.
-     i sopralluoghi svolti dal Comando dei Vigili del Fuoco, finalizzati al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, sono così previsti :

1. sopralluoghi “a campione” per le attività di cui all’Allegato I, ricadenti nelle categorie A e B, per le quali tuttavia non previsto il rilascio del CPI, bensì di un "verbale di sopralluogo tecnico" da parte del Comando dei Vigili del Fuoco, a seguito di richiesta dell'interessato;

2. sopralluoghi per tutte le attività che hanno comunicato inizio dell’esercizio, ricadenti nell’Allegato I categoria C, per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi  (con possibilità di  intervenire in caso di difformità per la loro correzione entro 45 giorni )

RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI: NUOVE SCADENZE

Tutti i Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) sono soggetti a rinnovo quinquennale, ad eccezione delle attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’elenco di cui Allegato I del D.P.R. n. 151/11, per le quali il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) ha durata pari a 10 anni. Il  rinnovo avviene mediante dichiarazione di “situazione non mutata”, in modo del tutto analogo a quanto già previsto dal D.P.R. n. 37 del 12/01/1998.

 IDEROGHE ALLE REGOLE TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI

E’ concessa la possibilità di effettuare richiesta di deroga nel caso in cui  l’applicazione delle regole tecniche di prevenzione incendi non sia integralmente possibili per cause legate delle caratteristiche proprie delle attività.

NULLA OSTA DI FATTIBILITA

Prevista la possibilità  , per progetti di particolare complessità, contenenti attività di cui all’Allegato I, categoria B e C, di richiedere  un esame preliminare ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.

ALL I DPR 151/11         ALL II DPR 151/11

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