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PROCEDURE ANTINCENDIO: SEMPLIFICAZIONI

E’ stato pubblicato nella  G.U. n. 221 del 22 settembre 2011 ,  il DPR 151 del 1 agosto 2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi"
Il nuovo Regolamento “antincendio” ,  che entrerà in vigore dal 7 ottobre prossimo , disciplina la nuova  regolamentazione generale delle procedure autorizzative in materia. L’obiettivo del Regolamento è quello di semplificare i procedimenti autorizzativi conformemente anche ai  recenti strumenti amministrativi  (SCIA – Segnalazione certificata inizio attività) e lo Sportello Unico per le attività produttive .

I dettagli attuativi  della nuova disciplina , in riferimento  alle modalità di presentazione e alla documentazione delle istanze di rilascio delle autorizzazioni, vengono rimandati ad un prossimo  del Ministero dell’interno, in attesa del quale è previsto che si applichino le disposizioni del D.M. 4 maggio 1988, attualmente in vigore.

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REATO SFRUTTAMENTO LAVORO - (L.148/2011)


Le violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro  , costituisce dal 17 settembre , reato di sfruttamento del lavoro , per effetto della  conversione in legge della manovra finanziaria correttiva  di agosto (Legge di conversione 148/2011)

 Il nuovo testo, mediante l’introduzione delle aggravanti specifiche, considera le violazioni in materia di sicurezza come particolarmente gravi e la pena prevista, in tal caso, è aumentata di almeno 1/3 e sino alla metà, arriva alla reclusione fino a 12 anni unitamente ad una multa di 3.000 euro per ogni lavoratore coinvolto.


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CORSO ADDETTI LAVORI ELETTRICI - NORMA CEI 11-27 -

Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ha reso obbligatorio (art. 82) che l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica di riferimento è la norma CEI 11-27, 3° edizione.

In base a tale normativa  il datore di lavoro ha l'obbligo di attribuire per  per iscritto la qualifica ad operare sugli impianti elettrici che può essere di persona esperta (PES), persona avvertita (PAV) ed idonea ai lavori elettrici sotto tensione. La norma CEI 11-27 fornisce quindi sia prescrizioni che linee guida al fine di individuare i requisiti minimi di formazione, in termini di conoscenze tecniche, di normative e di sicurezza, nonché di capacità organizzative e d’esecuzione pratica di attività nei lavori elettrici, che consentono di acquisire, sviluppare e mantenere la capacità delle persone esperte (PES), avvertite (PAV) o idonee ad effettuare in sicurezza lavori sugli impianti elettrici. Sono interessati manutentori installatori e tutti coloro che nello svoglimento della propria mansione si trovano nella necessità di operare su impianti elettrici

Le sanzioni previste a carico del datore di lavoro, e dei dirigenti, in caso di violazione degli obblighi sopraccitati, sono particolarmente severe: la pena è l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 €.
Il D.Lgs. 81/08 pone altresì  a carico dei datori di lavoro l'obbligo di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza. In particolare l'art 37 del D.Lgs. 81/08 prescrive l'obbligo per il datore di lavoro di formare ciascun lavoratore in materia di salute e sicurezza anche con riferimento ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza. Risulta quindi necessario formare tutto il personale addetto ai lavori elettrici con particolare riferimento al rischio elettrico e quindi la norma CEI 11-27.

Non rispettare gli obblighi di formazione, di cui all'art. 37, comporta per il datore di lavoro e i dirigenti l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.200 a 5.200 €.

Gsa Consulenze e Servizi srl organizza un  Corso PAV PES rivolto a tutti gli  addetti .

Per qualsiasi informazione :  035 6321818.


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ANTINCENDIO: L’AGGIORNAMENTO NORMATIVO DEGLI ADDETTI

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile , ha emanato una Circolare (prot. 12653 del 23 febbraio 2011) emessa dal Ministero nella quale sono stati definite le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento per addetti antincendio .
Sia i Decreti coordinati 81/08 e 106/09, che stabiliscono la obbligatorietà di tale aggiornamento sia la Circolare , non formulano indicazioni sulla periodicità ; considerando che l’aggiornamento per gli addetti al primo soccorso ha una periodicità triennale , l’orientamento generale è di considerare triennale anche l'aggiornamento addetti antincendio .

Il programma dei corsi previsto dalla circolare in funzione del livello di rischio è il seguente:
CORSO A: AGGIORNAMENTO ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO
- durata: 2 ore.

CORSO B: AGGIORNAMENTO ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO:
parte teorica: 2 ore -parte pratica: 3 ore: presa visione del registro antincendio; esercitazione sull’uso di estintori, naspi e idranti.

CORSO C: AGGIORNAMENTO ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO ALTO:
parte teorica: 5 ore - parte pratica: 3 ore.

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RIPRISTINATO IL SISTRI

Successivamente all’’avvenuta abrogazione, ad opera del Decreto Legge n. 138/2011  del SISTRI (sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti), come comunicato  in nostra precedente news ,   il 4 settembre 2011 la Commissione Bilancio del Senato ha approvato
all’unanimità un emendamento relativo alla conversione in legge del Decreto Legge 138/2011 che ripristina  il Sistema di tracciabilità dei rifiuti. E dopo l’approvazione al Senato del maxiemendamento sostitutivo dell’articolo unico del Disegno di Legge n. 2887
di conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, c’è stata anche l’approvazione alla Camera fissandone i nuovi termini di entrata in operatività al 9 febbraio 2012

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